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Quali rischi con il Bail-in?

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9 Settembre 2015   |   Opinioni

Quali rischi con il Bail-in?

Abbiamo parlato dell’entrata in vigore del bail-in, ma forse non è chiaro a tutti di cosa si tratta. Vediamo di approfondire il tema dal punto di vista tecnico.

Il 14 Maggio scorso il Senato ha approvato una legge delega che, nonostante l’impatto dirompente che potrebbe generare, risulta ignota alla gran parte dei cittadini. Affronta il tema del bail in (in economia, “garanzia interna”), recepito dalla direttiva europea 2014/59/UE e presto in discussione alla Camera.

Una volta approvato, il regime del bail-in prevede che qualora un istituto di credito si trovi in dissesto, lo Stato non interverrà più da solo, in nome della stabilità del Paese, ma obbligherà prima di tutto gli istituti stessi a gravare sugli azionisti, sugli obbligazionisti e, infine, sui creditori degli stessi per coprire le perdite.

In particolare, azionisti e creditori potranno partecipare al piano di ristrutturazione della banca fino a un limite massimo dell’8% delle passività e, in ogni caso, secondo una definita gerarchia d’intervento (azionisti, obbligazionisti junior, obbligazionisti senior e titolari di depositi oltre i 100.000 euro). Non saranno chiamati, invece, a partecipare al bail-in i possessori di obbligazioni garantite, pensioni e salari dei dipendenti. Nel caso in cui una banca rischi il fallimento, dunque, lo Stato interverrà per salvarla solo dopo che azionisti e creditori avranno versato una quota delle passività totali dell’istituto. Ogni Stato membro avrà, infine, la facoltà di decidere l’esclusione di altre categorie dal prelievo forzoso.

La direttiva europea prevede, inoltre, che ogni banca predisponga e aggiorni, in via preventiva, un piano di risanamento, sottoposto alla valutazione dell’autorità competente, nel quale indichi le misure che l’ente stesso potrebbe essere tenuto a prendere per risanare la sua situazione finanziaria a seguito di un eventuale deficit.
Se questa misura divenisse attuativa, diversi potrebbero essere gli scenari: chiusura preventiva dei conti correnti interessati, fuga dei capitali, aumento della recessione…

Come tutelarsi quindi?

Per prima cosa è bene ricordarsi, prima di accendere un conto in banca o un deposito, d’informarsi in merito al bilancio dell’istituto di credito, onde evitare spiacevoli sorprese. In secondo luogo, coloro che disponessero di oltre 100.000 euro di deposito potrebbero aprire uno o più conti corrente, magari scegliendo quelli con i più bassi costi di apertura, gestione e chiusura. In questo senso, anche la delocalizzazione in altri Paesi potrebbe essere una buona soluzione. Un altro consiglio potrebbe essere quello di convertire i propri depositi in oro per evitare rischi sistemici, legati all’inflazione o ai tassi di cambio. In ultimo, non si dimentichi di monitorare attentamente le politiche intraprese dal Governo nei confronti delle banche e, più in particolare, i termini e le condizioni dei propri conti corrente.

All’Assemblea ordinaria dei partecipanti di Roma (26 maggio 2015), il Governatore di Bankitalia Ignazio Visco è apparso chiaro e risoluto: la nuova procedura di gestione delle crisi bancarie, presumibilmente in vigore dal 1° gennaio 2016, cambierà radicalmente il sistema, quindi nessuno deve farsi trovare impreparato.

In ogni caso, è bene ricordare, come evidenziato anche in un recente documento pubblicato da Bankitalia che “Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva”. In questo senso, è bene non creare allarmismi ingiustificati e ricordare che le possibilità che una simile riforma colpisca i “piccoli” risparmi  è sostanzialmente rarissima.

Scritto da Gloria Cestellini

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9 Settembre 2015   |   Opinioni

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