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	<title>PiccoloRisparmioubuntu</title>
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	<description>piccoli investimenti in Europa e offshore, MiniRisparmio unico blog italiano presente anche sui telefonini Nokia, energie alternative</description>
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		<title>Tassazione sui conti esteri</title>
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		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 15:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Brasile</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del maxiemendamento fiscale [1], originato dal DL 16/2012 noto come &#8220;Semplifica-Italia&#8220;, cerchiamo di fare chiarezza in merito alla tassazione cui sono soggetti i residenti italiani che hanno conti di deposito o conti correnti detenuti all&#8217;estero a prescindere che essi corrispondano o meno degli interessi. Nel caso maturino interessi, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="summary"><p>Alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del maxiemendamento fiscale <em><strong>[1]</strong></em>, originato dal DL 16/2012 noto come &#8220;<strong>Semplifica-Italia</strong>&#8220;, cerchiamo di fare chiarezza in merito alla tassazione cui sono soggetti i residenti italiani che hanno <strong>conti di deposito o conti correnti detenuti all&#8217;estero</strong> a prescindere che essi corrispondano o meno degli interessi. Nel caso maturino interessi, saranno tassati anch&#8217;essi secondo quanto già illustrato <a href="http://www.piccolorisparmio.eu/index.php/domande-frequenti-sui-conti-svizzeri.html" target="_blank">in quest&#8217;altra guida</a>.</p>
<p></div><span id="more-8275"></span><div class="post-content"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>La patrimoniale-Monti</strong></span></p>
<p>Il precedente DL &#8220;<strong>Salva-Italia</strong>&#8221; aveva stabilito le seguenti aliquote per tutte le attività finanziarie detenute all&#8217;estero, all&#8217;interno delle quali ricadono anche conti correnti e conti di deposito:</p>
<ul>
<li><strong>1 per mille, per il 2011</strong> (quindi da considerare già in <strong>dichiarazione dei redditi 2012</strong>)</li>
<li><strong>1 per mille, per il 2012</strong></li>
<li><strong>1,5 per mille, a partire dal 2013</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>proporzionalmente ai mesi effettivi</strong> (non ai giorni e per mese effettivo si intendono almeno 15gg) e <strong>senza una soglia minima</strong>, quindi applicabile da 1 centesimo di saldo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>La mini-stangata sui conti UE/SEE</strong></span></p>
<p>Con il maxiemendamento <em><strong>[1]</strong></em>, questa tassazione è stata sostituita dall&#8217;imposta fissa di <strong>34,20€</strong> prevista dal DPR 642/1972, limitatamente alle posizioni detenute da residenti fiscali italiani presso stati dell&#8217;<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea" target="_blank">Unione Europea</a> (<strong>UE</strong>) o dello <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Spazio_economico_europeo" target="_blank">Spazio Economico Europeo</a> (<strong>SEE</strong>). All&#8217;Articolo 8, comma h, leggiamo infatti:</p>
<p><em>«Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l&#8217;imposta e&#8217; stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall&#8217;articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»;</em></p>
<p>La stessa frase, con l&#8217;esplicitazione della tassazione, è riportata <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/dichiarare/dichiarazioniredditipf/unicopf12/modello+unico+pf_2012" target="_blank">nelle istruzioni aggiornate di Unico PF Fascicolo 2 2012</a>; nella Sez. XVI si legge infatti:</p>
<p><em>Per i conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi della UE o dello SEE che garantiscono un</em> <em>adeguato scambio di informazioni l’imposta è stabilita in misura fissa pari all’imposta di bollo dovuto per l’anno 2011 (euro 34,20).</em></p>
<p>Deve quindi dedursi che per le posizioni detenute fuori UE/SEE, come in <strong>Svizzera</strong> ad esempio, resti la tassazione precedentemente stabilita dalla patrimoniale Monti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Conseguenze</strong></span></p>
<p>Ciò che appare immediatamente chiaro è che si creeranno le seguenti situazioni paradossali:</p>
<ul>
<li><strong>posizioni estere in UE/SEE</strong> con bassi interessi, infruttifere e persino a saldo di <strong>50 centesimi</strong>, che per arrotondamento diventano 1 euro, determineranno un saldo negativo per l&#8217;applicazione di un costo fisso di 34€ non preventivabile nell&#8217;anno passato; l&#8217;esempio tipico è il conto di deposito lussemburghese <a href="http://www.piccolorisparmio.eu/index.php/tag/advanzia" target="_blank">Advanzia</a> che non genera interessi con saldo inferiore a 5000€, ma che anche a saldo fiscale <del>nullo</del> di 1 euro implica il pagamento dell&#8217;imposta italiana;<strong></strong></li>
<li><strong>un conto di PayPal</strong>, che <a href="https://www.paypal.com/it/cgi-bin/webscr?cmd=p/gen/about-outside" target="_blank">ha sede legale in Lussemburgo</a> e che non genera alcun interesse, potrebbe essere assimilabile per il residente fiscale italiano, a un&#8217;attività finanziaria detenuta all&#8217;estero, trattandosi di un istituto di credito non residente in Italia; non è chiaro se anche in questo caso si dovrebbe quindi considerare l&#8217;applicazione dell&#8217;imposta di 34€</li>
<li><strong>posizioni extra-UE</strong>, saranno soggette alla doppia imposizione (locale e patrimoniale Monti); solo posizioni a saldo nullo non pagheranno la patrimoniale</li>
<li><strong>account virtuali</strong>, come quelle dei <em>Casinò o Scommesse onlin</em>e potrebbero subire lo stesso destino di PayPal, avendo tipicamente sedi legali estere (es. <strong>Malta</strong>, <strong>Lussemburgo</strong>, ..)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><del>Aggiungo che un conto corrente italiano non subisce ora imposta di bollo di 34,20€ per <strong>saldi inferiori ai 5000 euro</strong>; sarebbe stato certamente più equo ottenere la medesima esenzione anche su posizioni UE/SEE, visto che allo stato attuale la misura fiscale le discrimina apertamente, nonostante il regime di libero scambio vigente in UE</del>. A onor del vero, l&#8217;esenzione sui c/c italiani è relativa al 2012, mentre il decreto fiscale è retroattivo per il 2011 a posizioni estere.</p>
<p>Nota su <a href="http://www.piccolorisparmio.eu/?s=goldmoney" target="_blank">Goldmoney</a>: non configurandosi come istituto di credito e non offrendo di fatto un conto-metallo (i <em>gold-grams</em> sono unità virtuali), a mio parere rappresenta solo un <strong>fornitore di servizi</strong> presso il quale viene immobilizzato un certo capitale infruttifero. Inoltre risiedendo sull&#8217;Isola di Jersey che non appartiene alla UE, applica di conseguenza la patrimoniale all&#8217;1&#215;1000, sulle consistenze detenute a fine anno per le singole valute gestite.</p>
<p style="text-align: center;"><strong> *** Aggiornamenti del 22/05/2012 e 31/05/2012 ***</strong></p>
<p>Grazie alla pubblicazione del <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/dichiarare/dichiarazioniredditipf/unicopf12/compinvio/swcompilazione" target="_blank">software di compilazione modello Unico Persone fisiche 2012</a> (<strong>ver. 1.0.1</strong>) <em><strong>(*)</strong></em> si stanno evidenziando alcune delle risposte relative a diverse questioni emerse nell&#8217;ultimo periodo tra i lettori. Le considerazioni che seguono non sono purtroppo frutto di circolari o chiarimenti diretti, ma solo l&#8217;<strong>evidenza del calcolo del suddetto software</strong> per cui vanno &#8220;prese con le molle&#8221; a meno che non sia indicata una conferma di seguito:</p>
<ol>
<li><span style="color: #ff0000;"><strong>non è ancora stato pubblicato il codice tributo</strong></span> da utilizzare per il versamento dell&#8217;imposta patrimoniale (si suppone 1242, ma non è stato ancora emanato alcun provvedimento dell&#8217;Agenzia delle Entrate in merito) e il software non genera il <strong>modello F24</strong> relativo; appena ne abbiamo notizia <strong>lo aggiungiamo qui</strong></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><strong>[confermato]</strong></span> se si evidenzia la necessità di compilare i quadri <strong>RM33/34</strong> per il singolo contribuente, essi vanno presentati a prescindere dall&#8217;importo dell&#8217;imposta da versare visto che l&#8217;imposta minima è di 1,03 euro (per arrotondamento si versa 1 euro); questo punto è stato confermato da alcune <strong>PEC</strong> cui l&#8217;AdE ha risposto</li>
<li><span style="color: #0000ff;"><strong>[confermato]</strong></span> per <strong>posizioni UE/SEE, con un saldo di almeno 50 centesimi</strong>, che per effetto dell&#8217;arrotondamento diventano 1 euro, va versata l&#8217;imposta di 34 euro (34,20 arrotondati per difetto); apparentemente tale imposta è fissa a prescindere dal periodo di possesso della posizione (bastano 15gg solari per conteggiare 1 mese e quindi pagare 34 euro); questo punto è stato confermato dall&#8217;<a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/6cb38e804a329a8b8accafa7ae7bbfda/Specifiche_Unico_PF_2012+Aggiornamento.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=6cb38e804a329a8b8accafa7ae7bbfda" target="_blank">Allegato A relativo alle specifiche tecniche per trasmissione telematica di Unico 2012</a> (pg. 181-182)</li>
<li>per <strong>posizioni extra-UE, con un saldo di almeno 500 euro</strong> si ottiene un&#8217;imposta di 50 centesimi che per il ragionamento precedente provoca un&#8217;imposizione di 1 euro; il software gestisce il periodo di possesso riducendo la patrimoniale in proporzione</li>
<li><del>la franchigia</del><strong> l&#8217;imposta minima di 200 euro</strong> evidenziata nelle istruzioni di Unico <del>sembra venga</del> è applicata <del>al momento</del> solo per immobili detenuti all&#8217;estero <del>in UE/SEE</del> mentre non viene applicata per attività finanziarie; il software gestisce il periodo di possesso riducendo la patrimoniale in proporzione</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong>(*)</strong></em> nota tecnica: su <strong>Ubuntu</strong> 12.04 non funziona con openjdk (dopo lo splash-screen il processo si appende..), mentre funziona correttamente con il <strong>jdk 1.6/1.7 di Oracle</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>*** Aggiornamenti del 05/06/2012 ***</strong></p>
<p style="text-align: left;">Uscito l&#8217;<a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/6abeda004b82129dbd3fff8f8511bbbf/provvedimento+4+giugno+2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;amp;CACHEID=6abeda004b82129dbd3fff8f8511bbbf" target="_blank">attesissimo provvedimento</a> relativo alle recenti disposizioni in merito alle attività finanziarie detenute all&#8217;estero. Tralasciando quanto riguarda gli immobili e i capitali scudati o comunque rimpatriati, in merito ai soli conti correnti e conti di deposito esteri evidenzio le principali novità:</p>
<ol>
<li>il computo delle imposte va fatto per i <strong>singoli giorni di possesso</strong> e in <strong>percentuale</strong> per i singoli intestatari delle posizioni (100% se individuale, 50% se cointestato)</li>
<li>la tassazione riguarda partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, <strong>depositi e conti correnti costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione</strong> (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi); contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere; contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; <strong>metalli preziosi allo stato grezzo o monetato</strong>; diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari assimilati; ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.</li>
<li>chiarito che se il periodo di detenzione cessa prima del 31/12, si farà riferimento all&#8217;<strong>ultimo giorno di possesso come fine periodo</strong></li>
<li>l&#8217;<strong>imposta</strong> è calcolata come 1&#215;1000 per il 2011-2012, 1,5&#215;1000 per 2013 per posizioni extra-UE e 34 euro per posizioni UE/SEE, ma <strong>rapportata ai giorni effettivi di possesso</strong></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><strong>&#8220;L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000.&#8221; (**)<br /> </strong></span></li>
<li><strong><span style="color: #0000ff;">&#8220;A differenza di quanto espressamente previsto per l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, per l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero non spetta la franchigia di euro 200.&#8221;</span></strong></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>(**)</strong> mi sembra di capire che la <span style="text-decoration: underline;"><strong>franchigia sia valida sia per posizioni UE/SEE che extra-UE</strong></span>, ma resto in attesa di conferme o smentite.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Manca ancora il cod. tributo per il versamento.</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>*** Aggiornamento del 07/06/2012 ***</strong></p>
<p><a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3100b7004b877488958bbdf063061b90/RIS+54e+del+07+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;amp;CACHEID=3100b7004b877488958bbdf063061b90" target="_blank">Pubblicato oggi il provvedimento dell&#8217;AdE</a> che istituisce i codici tributo relativamente alle disposizioni per immobili e attività finanziarie detenuti all&#8217;estero. I codici istituiti sono in tutto tre, ma i fini del presente articolo quello di nostro interesse è il 4043:</p>
<ol>
<li>“4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all&#8217;estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato &#8211; art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”</li>
<li>“4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all&#8217;estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato &#8211; art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. &#8211; Società fiduciarie”</li>
<li>“<strong>4043</strong>” denominato “Imposta sul valore delle <strong>attività finanziarie detenute all&#8217;estero dalle persone fisiche</strong> residenti nel territorio dello Stato &#8211; art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>Restiamo quindi in attesa che venga di conseguenza aggiornato <span style="text-decoration: underline;"><strong>UnicoOnline e relativo F24</strong></span> (la versione 1.0.4 del 06/06/12 non gestisce ancora l&#8217;esenzione da imposta per saldi medi inferiori a 5mila euro) così da poter verificare la chiusura del cerchio anche alla luce del provvedimento di ieri.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><em><strong>*** Aggiornamento del 03/07/2012 ***</strong></em></p>
<p style="text-align: left;"><em>Ringrazio Kadath Dragon e Silvestertree per le preziose e tempestive segnalazioni!!</em></p>
<p style="text-align: left;">Con la <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3e3d10004bd500bbb110f7ad8102fe77/Cir02.07.12.pdf?MOD=AJPERES&amp;amp;CACHEID=3e3d10004bd500bbb110f7ad8102fe77" target="_blank">Circolare nr. 28/E del 2 luglio</a> viene fatta ulteriore chiarezza sulle modalità di calcolo dell<em>&#8216;Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all&#8217;estero</em> (<strong>IVAFE</strong>) e risolti così altri dubbi. In particolare, da pag. 17 in avanti, si evince che:</p>
<ul>
<li>è ri-confermato il <strong>disaccoppiamento tra RM e RW</strong>: il primo è obbligatorio per tutti, il secondo prescinde dal primo</li>
<li>l&#8217;esenzione della patrimoniale per saldo medio inferiore o pari a <strong>5000 euro</strong> è applicabile solo per posizioni <strong>UE/SEE</strong></li>
<li>l&#8217;imposta minima da versare è di <strong>12 euro</strong>, quindi se nel calcolo si raggiunge un valore approssimato pari o inferiore non è dovuto e vale per la singola imposta (non c&#8217;è quindi cumulo di diverse imposte per la soglia di 12 euro)</li>
<li>riguardo il calcolo, la <strong>base imponibile</strong> va rilevata alla fine dell&#8217;anno solare (o alla fine del periodo nel caso la posizione venga chiusa prima), ma l&#8217;<strong>imposta è dovuta in proporzione ai giorni</strong> di detenzione e alla <strong>quota di possesso</strong> in caso di attività cointestate</li>
<li>segnalo che in Tab.1 ELENCO PAESI UE E SEE non compare il <strong>Liechtenstein</strong>, che vi appartiene; non so se si tratta di una svista o della volontà di non includerlo nel trattamento di favore</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>E&#8217; uscita inoltre un&#8217;<a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/88fa4b804adddda9b2a9bb1063f19094/Avvertenza+istruzioni+Unico+Pf+2012+fascicolo+2+del+03+07+2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;amp;CACHEID=88fa4b804adddda9b2a9bb1063f19094" target="_blank">avvertenza sulla compilazione del fascicolo 2</a> di <strong>Unico PF 2012</strong> e finalmente è stato aggiornato <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/dichiarare/dichiarazioniredditipf/unicopf12/compinvio/swcompilazione" target="_blank">UnicoOnline alla 1.1.0</a> del 03/07/2012 che tiene conto degli ultimi provvedimenti:</p>
<p><strong>versione 1.1.0 del 03/07/2012</strong></p>
<ul>
<li>Sono stati aggiornati i controlli relativi alla sezione XVI del quadro RM in conformità al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012</li>
<li>Sono stati aggiornati alcuni controlli relativi alla Sezione dell’agevolazione “Ace” presente nel quadro RS</li>
<li>E’ stato aggiornato il calcolo dell’Addizionale comunale per alcuni comuni</li>
</ul>
<p>Nell&#8217;avvertenza viene indicato chiaramente che la soglia di 12 euro oltre la quale va pagata l&#8217;imposta patrimoniale deve essere la<strong> risultante dei calcoli parziali dei righi RM</strong> (come realizzato da UnicoOnline 1.1.0).</p>
<p>Aggiungo una bella immagine riepilogativa degli <strong>accordi sovranazionali in materia economica</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"> <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/European_Economic_Area" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Supranational European Bodies" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Supranational_European_Bodies.png" alt="" width="584" height="384" /></a></p>
<p><em><strong>[1]</strong></em> <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2012-03-02;16" target="_blank">DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16</a> <em>Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.</em> (12G0036) (GU n.52 del 2-3-2012 )</p>
<p style="text-align: center;"><strong>*** Aggiornamento del 15/11/2012 ***</strong></p>
<p>Con l&#8217;<a href="http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-11-15/aliquote-115113.shtml?uuid=AbLpj82G" target="_blank">emendamento alla legge di stabilità elaborato nella notte</a>, sono state introdotte variazioni significative relative alla tassazione dei conti esteri (<strong>IVAFE</strong>) di cui abbiamo parlato fin da aprile. In particolare, <strong>scompare la retroattività della tassazione al 2011</strong> e vengono considerati come acconti le cifre già versate dai contribuenti.</p>
<p>Ma la variazione forse più inquietante riguarda la <strong>tassazione fissa a 34,20 euro da applicarsi a qualsiasi posizione estera</strong>, quindi a prescindere che sia o meno in UE/SEE. Questo vuol dire che <a href="http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_400473.aspx" target="_blank">anche un conto in Svizzera</a>, finora esente da tassazione fino a 12mila euro per le ragioni esposte precedentemente, dovrà pagare 34 euro.</p>
</div>]]></content:encoded>
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