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Cumulabilità di CIG e lavoro

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6 Settembre 2010   |   Lavoro

Cumulabilità di CIG e lavoro

Da tempo si parla di possibili attività lavorative da svolgere temporaneamente durante la cig.

La situazione era purtroppo controversa, dato che apparentemente la cig prevede che non possa essere svolta alcuna attività lavorativa, a meno che non si utilizzino alcuni escamotage: lavorare al di fuori dell’orario lavorativo o durante i giorni di riposo, o in caso di part-time nelle ore in cui non si dovrebbe essere disponibili per l’azienda. Tuttavia si trattava sempre di una zona grigia non regolamentata finché non si sono introdotti i voucher e sono stati resi disponibili anche per i cassintegrati.

Con la recente circolare 107 del 5 agosto scorso, viene finalmente chiarito che un’attività lavorativa, subordinata o autonoma, svolta durante il periodo di cig non comporta necessariamente la perdita dell’integrazione. Tale incompatibilità va valutata di caso in caso, in base alla circolare 107 che aggiorna la precedente 179/02.

Nel caso la nuova attività sia continuativa/a tempo indeterminato (punto 1), l’integrazione va certamente sospesa comunicando il nuovo rapporto di lavoro all’INPS (il punto 2 riguarda esclusivamente i lavoratori dei vettori aerei e rimando alla circolare).

Si parla invece ora di piena compatibilità di quella che prima era identificata come zona grigia al punto 3:

Si ha piena compatibilità tra attività di lavoro ed integrazione salariale, laddove la nuova attività di lavoro dipendente intrapresa, per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi diversi dell’anno, sarebbe stata comunque compatibile con l’attività lavorativa sospesa che ha dato luogo all’integrazione salariale.

Altro punto importante che viene chiarito, riguarda il massimale che ricordo essere di 3000€ netti (punto 4: per l’anno solare, a prescindere dal numero dei committenti) per il cassintegrato: se si resta al di sotto di questa soglia non si perde il contributo integrativo, se si supera (e prima che tale soglia si superi) deve essere comunicato all’INPS il prossimo sforamento e l’INPS sospenderà l’erogazione dell’integrazione. Si legge infatti al punto 5:

In via generale l’integrazione salariale non è dovuta per le giornate nelle quali il lavoratore beneficiario si dedichi ad altre attività remunerate, di conseguenza il reddito derivante dalla nuova attività di lavoro non è normalmente cumulabile con l’integrazione salariale. In tali casi il trattamento di integrazione salariale verrà sospeso per le giornate nella quali è stata effettuata la nuova attività lavorativa.

Vengono poi chiariti i meccanisimi legati agli accrediti figurativi (punto 6).

Questa circolare ha il merito di riordinare il quadro della complessa disciplina legata alle attività regolari che possono essere svolte da chi si trova suo malgrado nello stato di cassintegrato e che vuole giustamente rimanere nelle regole. Sarebbe stato certamente più opportuno che una tale circolare uscisse molto tempo fa, dato che a giudicare dalle moltissime richieste che abbiamo ricevuto mancava un’informazione univoca e chiara su come comportarsi nei confronti di datori di lavoro in grado di offrire dei posti anche a cassintegrati. Tuttavia ora abbiamo uno strumento di riferimento ufficiale che stabilisce chiaramente le linee guida.

Scritto da Massimiliano Brasile

Massimiliano Brasile

Ingegnere, autore di svariati articoli tecnici nel settore IT, appassionato di finanza personale, crawling e android. Vedi il profilo anche su Google+.

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6 Settembre 2010   |   Lavoro

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