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Revisione modulo RW: la fine di un incubo

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28 Agosto 2013   |   Opinioni

Revisione modulo RW: la fine di un incubo

Il 31 luglio scorso il parlamento ha definitivamente approvato la revisione del modulo fiscale più odiato dagli appassionati di investimenti all’estero. Ora dovrebbe essere veramente più semplificato.

C’era voluto più di un richiamo da parte della comunità europea per forzare il legislatore italiano a revisionare un modulo RW che più burocratizzato di così non poteva essere. Finalmente ora il fatto è compiuto. A partire da Unico 2014 scompariranno definitivamente le sezioni I e III, quest’ultima in particolare ci aveva fatti angustiare un pò tutti. Ora resterà da compilare solo la sezione II, decisione più che accettabile in quanto mi pare legittimo, ovvio e comprensibile che si debba dichiarare al fisco il montante al 31/12 dei capitali investiti all’estero, suddivisi per stato, ma nulla di più. Basta con l’odiata indicazione di tutti i movimenti da e per l’estero con tanto di codici abi, cab e stupidaggini varie.

Ridotta anche la sanzione per chi ometterà di compilare il modulo: dal 3% al 15%, mentre in precedenza era dal 10% al 50%.

Scompare inoltre ogni riferimento al limite dei 10k euro al di sotto del quale in precedenza, secondo alcuni, non andava compilato il modulo. Secondo la mia interpretazione, non condivisa da altri, tale limite valeva solo per la compilazione della sezione III (ora soppressa) e non anche per la sezione II per cui, se tale mio pensiero era corretto, esso trova conferma in tale mancato riferimento nella nuova normativa, in quanto sopprimendo la sezione III è ovvio che simultaneamente debba scomparire il riferimento ai 10k.

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28 Agosto 2013   |   Opinioni

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14 commenti su “Revisione modulo RW: la fine di un incubo

  1. Sergio Rescigno ha detto:

    quindi se una persona apre un cc estero anche solo con 1000 euro dovrà effettuare la compilazione del quadro rw del mod unico?

  2. L’esenzione era già scomparsa con l’introduzione della patrimoniale Monti, limitatamente ai quadri RM. Sarà da capire se l’interpretazione di Mauro è corretta con la pubblicazione delle istruzioni del prossimo modello Unico.

  3. il ferroviere ha detto:

    Salve, quindi se ho compreso bene, occorrerà riportare quanto possedeto il 31 Dicembree su quello poi ci pagherò quanto dovuto qui in Italia compilando il modello Unico 2014.

    Ma allora se il 29 Dicembre prelevo quasi tutto e poi dopo, i primi di Gennaio, li ricolloco dove li avevo prelevati, ciò che conta ai fini fiscali è la ” foto ” del montante al 31 Dicembre e solo su quello ci pagherò le relative imposte.

    Giusto ?

  4. arturo ha detto:

    Assolutamente NO!
    Le imposte le paghi solo sugli interessi percepiti, riportati nel quadro RM.
    La consisetnza al 31 dicembre va indicata nel quadro RW solo … “a titolo conoscitivo”!
    Se prelevi il 29 dicembre e riversi ad inizio anno nuovo, semplicemente non devi indicare il totale posseduto, ma gli interessi, SUI QUALI PAGHERAI LE TASSE, devi in ogni caso indicarli nel quadro RM.
    Quindi è assolutamente superfluo togliere e rimettere.
    Ciao

  5. il ferroviere ha detto:

    Ok per la tasssazione sugli interessi percepiti ma vi è anche l’ imposta dello 0,15% ( questo anno era dello 0,1 % ) che devi pagare su quanto posseduto sul conto conto deposito estero al 31 dicembre e pertanto il togliere e poi rimettere dovrebbe avere un senzo di…risparmio.
    O sbaglio ?

  6. Mauro Corradi ha detto:

    il modulo RW riguarda il solo monitoraggio delle attività finanziarie detenute all’estero, sono i quadri RM e RT quelli su cui si va a regolare i conti con il fisco.

  7. Mauro Corradi ha detto:

    ne abbiamo discusso a lungo in altre occasioni, tecnicamente la minipatrimoniale pare eludibile trasferendo, come prospetti tu, entro fine anno il capitale dai conti di deposito all’estero ad un un c/c (non conto di deposito) in Italia

  8. segnalo la ripresa della notizia da parte di ticinofinanza, in cui viene chiarito che i gli obblighi di dichiarativi vengono spostati sugli intermediari, con il supporto dei quali l’AdE potrà indagare più efficientemente per ogni movimentazione superiore ai 15k (si sposta quindi il precedente limite di 10k!) e per interi “lotti” di contribuenti, senza quindi che vi sia una effettiva indagine in corso.

    http://www.ticinofinanza.ch/?mode=comunicati&id=6492

  9. Mauro Corradi ha detto:

    Grazie Massimiliano, molto interessante la news, soprattutto il riferimento ai 15k. Certo è anomalo che tale rilevante precisazione ci arrivi da fonte Svizzera anziché italiana, ma per noi non fa differenza.

  10. in realtà sono in corso colloqui da tempo con la Svizzera ed è possibile che ci siano novità prima della fine dell’anno (già da qualche mese le banche svizzere sollecitano i correntisti stranieri a dichiarare quanto posseduto nei conti elvetici).

  11. john ha detto:

    Infatti se ne discusse molto e in ogni caso si è sempre parlato di quella cosa buffa che è la giacenza media: non è sul montante al 31/12,la foto appunto del cc, ma sulla giacenza media (che anche in caso di foto al 31/12 a valore nullo è ben diversa da zero!!!) che va dichiarata nel quadro dell’Unico PF e su tale valore si applica la maledetta patrimonialina dello 0,15%…altrimenti sarebbe stato troppo facile!!!! 😉

  12. john ha detto:

    Mica tanto anomalo…

  13. john ha detto:

    Sembra come se le logiche del redditometro saranno applicate anche a conti correnti esteri…è per questo che interessa solo valore iniziale e valore finale del conto e per lo stesso motivo mi viene da pensare che si amplia a 15k il “margine di indagine”…cercano grosse evasioni come è giusto che sia….

  14. creo anch’io: tra le righe si è letto spesso che i c/c con cifre inferiori ai 10K costituiscono un “rumore” di fondo che ha poco significato per il monitoraggio fiscale.

Grazie.