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Unico 2014 in bozza

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12 Dicembre 2013   |   Opinioni

Unico 2014 in bozza

Incredibilmente è già uscita la prima bozza di Unico 2014 e tra le novità principali precedentemente anticipate notiamo la cancellazione completa del Modulo RW!

Al suo posto è stato inserito un rassicurante e inedito Quadro RW al momento privo di istruzioni.

Vi è solo il riferimento alle imposte IVIE e IVAFE che abbiamo avuto modo di conoscere l’anno scorso.

Aggiungo un archivio locale contenente le copie prelevabili mentre scrivo a questo link ufficiale.

*** Aggiornamento del 16/12/2013 ***

E’ stato appena rilasciato un aggiornamento delle bozze, ma nessuna variazione al quadro RW.

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12 Dicembre 2013   |   Opinioni

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50 commenti su “Unico 2014 in bozza

  1. Mauro Corradi ha detto:

    la novità di maggior rilievo che si riscontra a prima lettura è che la sez. XV del quadro RM che riguardava l’Ivafe è stata soppressa per essere integrata nel quadro RW. Quest’ ultimo è stato lasciato in bianco in quanto al momento non è ancora certo l’innalzamento dell’aliquota Ivafe allo 0,20% (previsto nella legge di stabilità ancora in corso di approvazione) e probabilmente anche perché i burocrati non sanno ancora come rimodulare tale quadro in virtù del fatto che devono essere abrogate quelle che erano le sezioni I e III.

  2. grazie per la segnalazione Mauro.
    aspettiamo le interessanti novità a questo punto.

  3. blackeagle ha detto:

    Il Sole24Ore di oggi a pag. 13 scrive che “all’inizio della prossima settimana dovrebbero essere pronti il nuovo quadro RW e le regole sul monitoraggio fiscale sui flussi finanziari dall’estero fissate dalla legge 97 del 2013”. Inoltre riporta che l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano ha chiesto alla commissione UE un intervento perché ritiene che le sanzioni in materia, nonostante le modifiche già introdotte dalla 97, siano “ancora sproporzionate e lesive della libera circolazione dei capitali”.

  4. blackeagle ha detto:

    Oggi è uscita la nuova circolare AdE sul monitoraggio fiscale delle attività finanziarie all’estero
    http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/dicembre+2013/circolare+n.+38e+del+23+dicembre+2013/circolare%2B38ex.pdf
    Da una prima veloce occhiata le novità che possono interessare noi piccoli risparmiatori: è confermata la sparizione della famigerata sezione III del quadro RW, oltre che della sezione I; è soppresso il limite dei 10k eur al di sotto del quale non si doveva dichiarare (ora si deve dichiarare sempre); nel nuovo RW bisognerà indicare valore iniziale e valore finale del saldo dei conti all’estero (anche fondi comuni, ecc.) e, per i paesi non “white list” come ad esempio la Svizzera, anche il valore massimo raggiunto dal saldo nel periodo d’imposta; il cambio da usare per tutto il quadro RW non è più quello “apposito” di cui allo specifico provvedimento del direttore AdE, ma sarà quello desunto dai provvedimenti del direttore AdE che fissano i cambi medi validi ai fini delle imposte dirette (e quindi anche per il quadro RM).
    Salvo errori od omissioni.
    Buon Natale a tutti.

  5. grazie per la segnalazione. la CIRCOLARE N. 38/E costituisce di fatto l’unico testo di riferimento per tutti noi che siamo interessati a diversificare con investimenti all’estero e muta radicalmente alcuni costumi, giacché in cambio di minori oneri compilativi, si è costretti a dichiarare ogni singolo euro detenuto fuori Italia a prescindere che si debba o meno poi corrispondere l’IVAFE (o patrimoniale Monti).

    da quanto si legge infatti, con il quadro RW si assolve sia alla dichiarazione a fini di monitoraggio che di imposizione fiscale, ove dovuta. e viene data maggiore enfasi agli investimenti effettuati presso paesi in white-list contrapposti a quelli in paesi NON in white-list (non viene usato il familiare gergo black-list).

    per chi era abituato a compilare tutte e tre le sezioni, i vantaggi sono evidenti. per chi invece era finora esonerato, aumentano le incombenze.

  6. blackeagle ha detto:

    Purtroppo mi accorgo solo ora, leggendo questo http://ilpunto-borsainvestimenti.blogspot.it/2013/12/befera-impazziscepenalizzati-gli.html che anche stavolta c’è il trappolone per il contribuente onesto. Pare che per ogni flusso finanziario in arrivo dall’estero tutti gli intermediari italiani (nel nostro caso le banche dove accreditiamo i bonifici in partenza da un nostro conto estero regolarmente dichiarato) debbano applicare una ritenuta d’acconto del 20% delle somme in entrata, a meno che il contribuente non attesti con autocertificazione, da consegnare preventivamente alla propria banca, che non si tratta di redditi di capitale o diversi, ma di semplice giacenza di liquidità che si sposta sul proprio conto italiano. Tale autocertificazione può anche essere resa preventivamente per tutti i flussi che si dovessero verificare nel corso dell’anno. In pratica, per complicarci la vita (mi pareva strano che ci fossero solo semplificazioni…), vogliono riempire noi e le banche di inutili autocertificazioni, con tutte le complicazioni conseguenti e con tutti gli eventuali conseguenti errori di “trattenute” che le banche potrebbero operare e che chissà quando mai saranno restituite. Mi viene quasi da dire che forse era meglio se lasciavano le cose come stavano, sanzioni a parte…:-( Comunque penso che avremo di che discutere, a meno che non si decida di lasciare sempre tutto di là…

  7. Mauro Corradi ha detto:

    In banca non ne sanno ancora nulla di questa assurda novità dell’ autocertificazione, consigliano di non bonificare nulla dall’estero fino a quando ci saranno stati gli opportuni chiarimenti. Di certo i burocrati non sanno più dove attaccarsi per disincentivare le delocalizzazioni dei risparmi all’estero.

  8. blackeagle ha detto:

    E’ talmente assurdo e disincentivante ANCHE per il rientro dei capitali REGOLARMENTE dichiarati al fisco che mi pare come il colpo di coda del drago morente….. E’ comunque certo, per ora, che se uno avesse urgente bisogno dei risparmi depositati all’estero gli converrebbe andarseli a prendere di persona, nel rispetto delle leggi, così non rischierebbe gabelle del 20% da parte di banche troppo ossequiose all’AdE, che chissà quando mai gli verrebbero mai restituite. Se, fra le tante nefandezze, la Commissione europea ne volesse fare un’altra giusta (dopo la denuncia della sproporzionalità delle sanzioni per il quadro RW), dovrebbe rilevare che provvedimenti di questo tipo limitano fortemente la libera circolazione dei capitali.

  9. Mauro Corradi ha detto:

    non voglio peccare di ottimismo ma secondo me le banche riusciranno a far modificare ai burocrati tale disposto, non trattandosi di provvedimento legislativo ma di semplice provvedimento dell’AE (quindi velocemente modificabile).

  10. andrea70ge ha detto:

    io pero’ leggendo la circolareProt.2013/151663 non mi sembra che il prelievo sui bonifici riguardi bonifici di flussi cedolari obligazionari o bonifici conti correnti o deposito bancari…non riguarda bonifici di somme dichiarate…poi non so se bisogna fare l’autocertificazione…Il secondo e terzo periodo del medesimo comma 2 introducono una ritenuta alla fonte a
    titolo d’acconto con l’aliquota del 20 per cento sui seguenti redditi di capitale e redditi
    diversi, derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria, che
    concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente:
    – interessi e altri proventi, dovuti da soggetti non residenti, derivanti da contratti di
    mutuo, deposito e conto corrente, diversi da quelli bancari, di cui all’articolo 44, comma
    1, lettera a), del TUIR;

  11. andrea70ge ha detto:

    forse il prelievo è solo sugli interessi dei cc e conti deposito(art 44,1,A)…ma se gia’ si paga con il dichiarativo…non capisco

    comunque per chi avesse obbligazioni gli interessi di esse art 44,1,B,del tuir nella circolare NON sono citate…citate solo art 44,1,A-art 44,1,C-art 44,1,D-art 44,1,H ed altre ma non B….il prelievo va fatto comunque tocca al contribuente autocertificare cosa prelevare e no…

  12. andrea70ge ha detto:

    mi devo correggere…nella circolare in questione il prelievo 20% si applica agli interessi art 44,1,A(cc e cd)-art 44,1,C-art 44,1,D-art 44,1,H….MANCANO(?) GLI INTERESSI OBBLIGAZIONI cioe’ art 44,1,B….ognuno deve poi autocertificare come è composto il bonifico …in caso di maggiore prelievo si puo’ chiedere una restituzione…in pratica ti prendono e devi fare anche il dichiarativo??? …quindi il rimborso dopo?…aiutatemi!!!!!!..

  13. andrea70ge ha detto:

    Per intenderci, se un cittadino italiano ha un c/c estero, sugli interessi maturati sul conto estero (e non su tutto il capitale), quando la banca estera fà il trasferimento degli interessi sulla banca italiana, quella italiana applica la stessa ritenuta del 20% come fà già per tutti i depositi italiani.
    Quindi non è una cosa nuova nè un ulteriore tassazione, l’unica differenza è che ora tale ritenuta viene effettuata all’arrivo in italia e non in sede di dichiarazione dei redditi.giusto?… GLI INTERESSI OBBLIGAZIONI cioe’ art 44,1,B (tassati al 12,5% o al 20%)non li vedo

  14. andrea70ge ha detto:

    mi correggo…in banca mi hanno detto che entro il 30 giugno conviene fare l’autocertificazione che tutti i bonifici provenienti dal conto estero sono esenti dal prelievo in quanto non si bonificano cedole obligazionarie o interessi conto ma solo liquidita’…sucessivamente come prima si fa modello unico con rw e rm per pagare le tasse.
    senza autocertificazione bisogna invece specificare l’origine delle somme,la base inmponibile,la quantita’ da tassare….diventa inproponibile sopratutto in caso di tassazione al 12,5%di bond gov. invece che al 20% bond corpor…bisogna senza autocertificazione fornire tutti i dettagli di volta in volta…
    pareri?

  15. Mauro Corradi ha detto:

    quella che ti hanno detto alla tua banca è anche secondo me l’interpretazione migliore per mettersi a posto con tale adempimento burocratico con il minor fastidio. In questa fase iniziale però ogni banca adotterà sicuramente modalità diverse in quanto avrà interpretato l’adempimento formale a modo suo, per cui, in caso di necessità di rientro di liquidità in questo periodo, mettersi prima d’accordo con la propria banca.

  16. andrea70ge ha detto:

    quoto molta prudenza ora a me non e’ ancora molto chiaro …credo forse che almeno l’autocert.preventiva va fatta e poi in caso di bonifici di interessi da tassare tocca di volta in volta fornire dettagli…ma non c’e’ il rischio di avere un meccanismo misto tra tassazione diretta e compilaz. dichiarativo?

  17. Mauro Corradi ha detto:

    il rischio di incasinamento è elevato, per cui occorrerà in ogni caso optare comunque per il dichiarativo e fornire autocertificazioni ogni qual volta si renderà necessario, sperando che quando le banche avranno ben metabolizzato tale novità troveranno il modo di porre fine a questa inutile e assurda sceneggiata burocratica.

  18. andrea70ge ha detto:

    scusa lo sfogo…ma dove e’ l’europa unita…ci trattano da criminali…la libera circolazione?…sono solo risparmi nostri…perche’ sta burocrazia…sono nostri o no?…eppoi dal 01-01 senza avvertire le banche?…boh..comunque aspettare e come dici tu sentire cosa dicono le banche…

  19. arturo ha detto:

    Scusate l’intromissione, ma il tema mi incuriosisce e mi turba nello stesso tempo!
    Mi pare di aver capito, quindi, che se posseggo uno o più normalissimi conti correnti all’estero e qualora decidessi, per motivi miei, di bonificare su un mio conto in Italia, ad esempio, 1000 euro, … 200 se li tratterrebbero. E’ corretto?

    Con una semplice autocertificazione da inviare alla banca, in via preventiva anche subito (e, ritengo, meglio con raccomandata, giusto per avere una pezza d’appoggio), con la quale attesto che i movimenti riguarderanno solo capitale, risparmi miei, e non interessi, cedole o che altro, eviterei il prelievo. In questo caso, gli eventuali interessi verrebbero dichiarati, come nel passato, nel quadro RM (o RL, non ricordo bene) di Unico. E’ corretto?

    Un’ultima curiosità, stupida ma, trovandoci in Italia, … mai stupirsi …!
    E’ quantomeno confermato che detenere, “alla luce del sole”, propri risparmi in conti corrente o conti deposito esteri sia ancora una cosa che questo stato ci consente e considera, come dovrebbe essere, lecita!?

    Grazie e scusate la prolissità!

  20. andrea70ge ha detto:

    si è cosi’ ma aspettiamo cosa dicono le banche italiane…

  21. andrea70ge ha detto:

    nel nuovo RW bisognerà indicare valore iniziale e valore finale del saldo dei conti all’estero (anche fondi comuni, ecc.) e anche i gg di possesso…ma per il calcolo IVAFE questi dati non sono sufficienti nel senso che non bastano i due valori inizio e fine ma bisogna poi calcolare il valore media con tutti i dati dell’anno…ci sara’ un altra casella?sempre nel quadro rw o rm…giusto?…

  22. andrea70ge ha detto:

    ok ivafe in rw…ma per il calcolo dell’ivafe in rw non sono sufficienti valore iniziale e valore finale e gg di possesso…ci deve essere una casella per il valore mediano annuale da calcolare…

  23. vincenzo guerra ha detto:

    io ho conto dkb de(germania) e carta visa collegato al conto con cui posso prelevare euro gratis in tutto il mondo…ad esempio se vado in francia o in italia stessa e prelevo dallo sportello bancomat dei soldi che mi servono per spese correnti come possono fare il prelievo del 20%?

  24. andrea70ge ha detto:

    inoltre io ho un conto tedesco con carta visa collegata prelievi euro gratis nel mondo…abito a 2 km dalla francia…se faccio prelievo con questa carta visa in uno sportello bancomat francese che prelievo del 20% mi possono fare?…se ho bisogno di soldi per spese correnti posso tranquillamente usare carta di credito….per prelievi di denaro o altro…anche piu’ veloce di un bonifico….

  25. andrea70ge ha detto:

    purtroppo sembra che sia tutto confermato…prelievo alla fonte 20%…sicuramente salvi con autocertificazione i lavoratori italiani in svizzera(redditi da lavoro)…per gli altri non rimane che una autocertificazione preventiva (?) o specificare di volta in volta(?) assolutamente non si sa ancora…per chi puo’ possibile prelievo diretto oltreconfine (sportello o bancomat) che a tutt’oggi è la cosa piu’ sicura…tra l’altro gli stessi lavoratori fontalieri stanno optando per questa seconda opzione cioe’ vanno allo sportello prendono e passano il confine

  26. blackeagle ha detto:

    Ho appena parlato con il call center di ING Direct e mi hanno risposto – dopo qualche minuto per documentarsi, ma comunque l’operatrice aveva premesso che il loro ufficio legale li aveva già informati della circolare AdE – che per loro va bene un’autocertificazione senza modelli predeterminati, da inviare via mail per posta certificata o, meglio, da consegnare personalmente in filiale per avere una ricevuta scritta subito. Qualcun’altro ha notizie in merito alla famigerata “ritenuta d’ingresso” ?

  27. Mauro Corradi ha detto:

    con me Iw Bank pretenderebbe che dichiarassi, nell’autocertificazione, che trattasi di “redditi prodotti da lavoro presso società estera”, cosa che nel mio caso non sarebbe veritiera. Ecco la risposta:

    Gentile Signor MAURO CORRADI,
    la presente per informarLa che, in
    relazione alla Sua richiesta di verifica:
    circolare di Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23/12/2013 per evitare la ritenuta fiscale del 20%
    sui bonifici provenienti dagli eventuali conti esteri a Lei intestati, sara’ sufficiente mandarci un’autocertificazione da Lei firmata con questa forma:
    ” autocertificazione rilasciata ai sensi del provvedimento 2013/151663 dell’agenzia delle entrate che detta disposizioni ATTUATIVA del ART
    4 del decreto legge n. 167 del 1990 come modificato dall’articolo 9 della legge
    97/2013
    io sottocritto/a ………………………… nato/a
    a………………………… codice fiscale ………………… titolare
    presso IW Bank del conto/i corrente n ……………………
    dichiaro sotto
    la mia responsabilita’ che i bonifici provenienti da/dagli IBAN
    ……………………..
    sono proventi relativi al mio lavoro presso
    societa’ estera e che quindi non sono da assoggettarsi alla prevista ritenuta
    d’acconto o imposta sostitutiva del 20% prevista dal comma 2 del nuovo articolo
    4 dek decreti n.167 del 1990 emanato da Agenzie delle entrate
    In Fede
    Frima del cliente “

  28. blackeagle ha detto:

    E non accettano se scrivi, ad esempio, “sono liquidità giacente sui corrispondenti conti” oppure, ricalcando il contenuto della circolare, “non costituiscono redditi da capitale o redditi diversi”?

  29. Mauro Corradi ha detto:

    proverò ad inviare loro un testo con le modifiche che suggerisci tu per vedere se me lo accettano, di certo bonifici di rientro non ne faccio fino a quando non sarà tutto perfettamente definito con la banca

  30. Samarkanda ha detto:

    Q: ma gli intermediari possono liberamente chiedere di esibire un quadro della dichiarazione IRPEF???

    http://24o.it/hxGE9

    […] Per prassi si ritiene che la presentazione di tale dichiarazione possa coprire, almeno, l’intero periodo d’imposta nel caso in cui si inserisca, all’interno della medesima, una breve descrizione preventiva sui flussi futuri che riguardino la medesima fattispecie giuridica. Come si evince dal tenore del provvedimento, non esiste neppure uno standard per l’elaborazione dell’autocertificazione ma, certamente, vi dovrà essere una “quadratura” fra beni e capitali detenuti all’estero (quadro RW del modello Unico) e i flussi reddituali in entrata: è probabile insomma che l’intermediario oltre alla autocertificazione possa richiedere al soggetto passivo l’esibizione del quadro RW dal quale si dovrà evincere quale bene abbia originato il flusso monetario in entrata.

  31. le banche divengono soggetti attivi nell’ “ispezione fiscale”, ma credo ce ne voglia per arrivare a questa “prassi”. tra l’altro, oltre che irrituale è un lavoro in più e responsabilità in più a cui possono essere anche chiamati a rispondere in fase di eventuale accertamento no? dubito che lo facciano.

  32. Samarkanda ha detto:

    se può essere utile…

    PETIZIONE ON-LINE

    http://goo.gl/fBaWqT

  33. Samarkanda ha detto:

    Informazioni sulla Ritenuta di Ingresso (Cassa Rurale di Renon, 10/2/2014)
    http://www.raikaritten.it/downloads/qsa_2014_it.pdf

    Il cliente che abbia rilasciato l’autocertificazione (che giustifica la disapplicazione della ritenuta) fornisce all’intermediario specifiche indicazioni qualora gli pervenga un flusso avente (totalmente o parzialmente) natura reddituale e, quindi, si renda necessaria l’applicazione del prelievo alla fonte. In tal caso, di volta in volta, il cliente deve fornire all’intermediario i dati per consentire la corretta individuazione della fattispecie imponibile e dell’imposta dovuta. In mancanza di autocertificazione o di informazioni sulla parziale rilevanza reddituale del flusso reddituale, l’intermediario ha l’obbligo di applicare la ritenuta sull’intero importo accreditato al cliente.

  34. iniziativa lodevole!

  35. quindi la dichiarazione può essere libera, contrariamente a quanto suggerito da iwbank a Mauro.

  36. Samarkanda ha detto:

    FinecoBank provvederà entro i prossimi giorni ad inviare apposita comunicazione
    http://www.finanzaonline.com/forum/39133540-post51.html

  37. andrea70ge ha detto:

    ti ringrazio molto certo che fineco non è precisa….
    ….che su tutti (?)i redditi di capitale e sui redditi diversi
    derivanti da investimenti esteri e da attività estere di
    natura finanziaria, gli intermediari devono applicare le…

    IN REALTA’ LA CIRCOLARE PARLA SOLO reddito di capitale (art. 44 co. 1, lett a), c),d), h) del TUIR) o un reddito diverso di cui all’art. 67 co. 1, lett. b),c),f),e) e h) del TUIR

  38. Samarkanda ha detto:

    beh, loro in fondo dicono solo che sarai tu a doverti far carico della differenziazione fra tipi di reddito, e istruire conseguentemente la banca (“Fineco non fornisce assistenza fiscale”). Certo che sarebbe una bella seccatura, soprattutto con bonifici di natura diversa… ad ogni bonifico si dovrebbe comunicare alla banca se si tratta di reddito o patrimonio! Allucinante.

  39. andrea70ge ha detto:

    tutto vero grazie ancora e se ci riesci teniamoci aggiornati…anche io ho fineco…non molliamo e non andiamo in depressione!!!!

  40. infatti il prelievo viene effettuato solo se viene effettuato un bonifico in ingresso in Italia ed è operato dall’istituto italiano. le spese che vanno a diminuire il saldo (come gli addebiti delle carte di credito) non sono coinvolte.

  41. Samarkanda ha detto:

    da notare che la VISA DKB non funziona come le carte italiane: il conto VISA può essere alimentato di tua iniziativa e il saldo genererà interessi, che andranno dichiarati come redditi esteri in dichiarazione IRPEF, dove saranno tassati al 20%.

  42. grazie! aggiungo Banca dell’Elba Credito Cooperativo tra gli istituti che hanno fornito istruzioni nell’articolo dedicato ( http://www.piccolorisparmio.eu/index.php/tassazione-preventiva-sui-bonifici-dallestero.html )

  43. andrea70ge ha detto:

    Bonifici dall’estero, il Tesoro sospende la ritenuta del 20%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-02-19/bonifici-estero-tesoro-sospende-ritenuta-20percento-191538.shtml?uuid=ABxlFjx

  44. andrea70ge ha detto:

    ma secondo voi visto la sospenzsione si puo’ bonificare?mi date un consiglio?

  45. potere si può ci mancherebbe altro, semmai dovrai intervenire nel caso di “indebita” appropriazione del 20% da parte della banca italiana ricevente ( http://www.piccolorisparmio.eu/index.php/tassazione-preventiva-sui-bonifici-dallestero.html ).

  46. andrea70ge ha detto:

    grazie ci spostiamo su blog che dici

Grazie.